L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la lettera circolare n.49 del 15 marzo 2018, ha fornito alcune precisazioni sul divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.
Nel confermare l’orientamento della giurisprudenza, alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto
subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro